Il regolamento

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ART. 1 – PREMESSA

Il presente Regolamento è finalizzato ad attuarela disciplina contemplata nello Statuto di EMVA – Ente Mutuo Volontario di Assistenza, di seguito EMVA, fissandone le norme di applicazione.

ART. 2 – MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEGLI SCOPI

In riferimento agli scopi di cui all’art. 2 dello Statuto, viene stabilito che il Consiglio Direttivo predisponga in termini temporali almeno biennali, il programma degli studi e degli incontri in tema di forme assicurative assistenziali e previdenziali.

EMVA si potrà avvalere di persone di propria fiducia al fine di dar corso ai propri intenti statutari, le quali svolgeranno un ruolo di consulenza e di studio di soluzioni complete ed innovative relativamente alle convenzioni assicurative.

ART. 3 – PRESTAZIONI

Al fine di dare attuazione agli scopi indicati all’art. 2 del proprio Statuto, EMVA si adopera per fornire forme volontarie di assicurazione assistenziali e previdenziali in senso lato in favore dei propri Associati dirette ad assicurare loro un insieme di prestazioni.

A tale scopo EMVA stipula apposite convenzioni con Compagnie di Assicurazione, nelle qualigli Associati acquisiscono la qualifica di “Aderenti”, a seguito della sottoscrizione di apposita proposta di adesione ed EMVA la qualifica di contraente.

La gestione complessiva degli adempimenti relativi all’applicazione delle predette Convenzioni è affidata alle Compagnie di Assicurazione.

Le convenzioni ad oggi sottoscritte constano delle seguenti garanzie assicurative:

  1. garanzie assicurative di base:
    1.a) Capitale differito;
    1.b) Invalidità totale e permanente conseguente a malattia o infortunio;
    1.c) esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente conseguente a malattiva o infortunio;
  2. garanzie accessorie:
    2.a) indennità giornaliera (DIARIA) da ricovero per infortunio o malattia;
    2.b) invalidità permanente da malattia;
    2.c) invalidità permanente e morte da infortunio. Le convenzioni future potranno altresì prevedere la garanzia Long Term Care (rendita collegata a problemi di non autosufficienza) e Dread Disease (rendita collegata a malattie gravi).

ART. 4 – RAPPORTI TRA EMVA E COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE

I rapporti tra l’EMVA e le Compagnie di Assicurazione con le quali stipula le convenzioni sono regolati all’interno delle convenzioni stesse.

Tali convenzioni possono prevedere una partecipazione sul risultato della gestione della garanzia delle convenzioni assicurative previste.

Tale risultato solo se positivo potrà entrare a far parte degli attivi dell’Ente, così come previsto dall’art. 3 dello Statuto.

ART. 5 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni verranno erogate come previsto nelle convenzioni assicurative sottoscritte da EMVA con le Compagnie di Assicurazione.

In ogni caso, al verificarsi di un evento che comporti il maturare di una prestazione assicurativa, l’Aderente o chi per esso, dovrà darne immediata comunicazione scritta ad EMVA che mediante l’intermediario assicurativo informerà le Compagnie di Assicurazione affinché provveda all’erogazione delle prestazioni. Le prestazioni erogate saranno assoggettate alle ritenute di legge.

ART. 6 – PROPOSTA DI ADESIONE

La proposta di adesione ad EMVA, deve essere effettuata compilando l’apposito modulo “Proposta di Adesione” in tutte le sue parti.

ART. 7 – QUOTE ASSOCIATIVE E MODALITÀ DI INCASSI

Da parte degli associati confluisce una quota associativa fissa nei confronti di EMVA, uguale per tutti, da versarsi in ragione annua all’atto dell’ammissione e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

L’ammontare della quota associativa determinata dal Consiglio direttivo è stabilita in € 30,00 per ogni anno solare.

La quota associativa dovrà essere versata in via unitaria e nelle modalità temporali dianzi indicate.

L’EMVA potrà prevedere con specifica appendice, che verrà allegata al presente regolamento, nuove regole in riferimento alle metodologie di incasso e di gestione della quota associativa versata dagli associati.

ART. 8 – VERSAMENTO DEL PREMIO ASSICURATIVO

Le modalità di versamento del premio da parte dell’associato, che abbia aderito ad una convenzione assicurativa stipulata da EMVA sono definite dalle “condizioni di polizza” della convenzione stessa.

Tale attività dovrà essere effettuata in modo autonomo e distinto in esecuzione della quota associativa.

ART. 9 – PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EMVA

si impegna al rispetto della riservatezza delle informazioni inerenti gli Associati ad essa pervenute, nonché al rispetto della normativa di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 in materia di trattamento dei dati personali.

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