Lo statuto

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ART. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Il presente Statuto disciplina l’Associazione non riconosciuta denominata “E.M.V.A”. Ente Mutuo Volontario di Assistenza, costituita per iniziativa e sotto gli auspici della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, delle Piccole e Medie Imprese.

L’Ente è regolato dagli artt. 36 e segg.del c.c. ha sede in MILANO Corso Venezia n°49 e durata fino al 31 Dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento, che dovranno essere comunque deliberate dall’assemblea, osservate le norme di cui agli artt. 11 e segg. del presente Statuto.

ART. 2 – SCOPO

L’Ente, che non ha fini di lucro, si propone di studiare, promuovere e realizzare tutte le iniziative tendenti a consolidare e ad estendere i principi della mutualità volontaria sul piano assistenziale, previdenziale e sanitario per la più ampia e completa tutela degli Associati.

L’Ente perseguirà lo scopo di attuare e gestire, senza fini di lucro, forme di assistenza promosse in via diretta e volontaria e destinate ad erogare esclusivamente prestazioni di carattere infortunistico, sanitario, previdenziale, di assistenza alla persona e di venire in aiuto alle famiglie in caso di morte dell’assistito.

A tal fine l’Associazione stipulerà apposite convenzioni assicurative, l’Associazione ne accerterà la conformità con le prestazioni previste nel presente Statuto e nel Regolamento dell’Associazione.

Per accedere alle prestazioni assistenziali, previdenziali e sanitarie è necessario che l’Associato richieda di aderire alle convenzioni assicurative.

ART. 3 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni e attivi conferiti all’Associazione dai propri soci ordinari o da terzi.

Esso viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione ed è costituito da:

  • quote annue stabilite dal Consiglio Direttivo a carico degli Associati ordinari;
  • quote a carico degli Associati aggregati e dei rispettivi familiari;
  • conferimenti da parte di imprese di assicurazione e di istituti bancari in funzione dei risultati delle convenzioni assicurative stipulate;
  • conferimenti da parte di enti, aziende o privati e comunque da ogni bene o attivo che serva allo sviluppo dell’attività sociale.

Il patrimonio dell’Ente non potrà essere distratto dal fine al quale è destinato e non potrà essere oggetto di procedure esecutive da parte dei creditori dei singoli Associati.

In caso di scioglimento dell’Ente l’eventuale patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra gli Associati, ma dovrà essere devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe.

ART. 4 – ASSOCIATI

Possono far parte dell’Ente in qualità di Associati:

  • gli esercenti attività commerciali, turistiche e dei servizi, nonché le attività ausiliarie o in quiescenza sia in qualità di titolari sia in qualità di soci di società di persone e di società di capitali, sia in qualità di amministratori di società di capitali;
  • gli esercenti altre attività di lavoro autonomo;
  • i dipendenti ed i familiari degli Associati, previa richiesta di iscrizione da parte del singolo Associato.

ART. 5 – QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si acquisisce con l’accoglimento della domanda di adesione all’Ente da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più dei propri membri tale unzione, mediante apposito atto di delega.

La domanda di adesione deve essere inoltrata, contestualmente al versamento della quota Associativa, tramite la compilazione di un apposito modulo fornito dall’Ente. Qualora la domanda non dovesse essere accolta, l’Ente è tenuto alla restituzione della quota Associativa.

Il Consiglio non ha l’obbligo di motivare la delibera di rifiuto della domanda di adesione all’Ente.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati sono tenuti al pagamento di una quota Associativa annua. Le modalità di versamento e l’ammontare della stessa sono determinate nel Regolamento dell’Associazione.

ART. 7 – RECESSO DELL’ASSOCIATO

L’Associato che intenda recedere deve darne comunicazione all’Ente a mezzo di lettera raccomandata, entro tre mesi prima della data di chiusura dell’esercizio in corso.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di Associato si perde per:

  • il venir meno dei requisiti di cui all’art. 4;
  • morte;
  • l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quegli Associati, che per aver contravvenuto agli obblighi del presente Statuto o del Regolamento, o per altri motivi, rendessero incompatibile la loro presenza nell’Associazione.

Avverso l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri.

L’Associato può, secondo quanto previsto dall’art. 7 del presente Statuto, recedere dall’Associazione.

L’Associato dimissionario non ha diritto al rimborso della quota, né all’abbuono di quella dovuta per l’esercizio in corso.

ART. 9 – ORGANI DELL’ENTE

Sono organi dell’Ente:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Direttore, ove nominato dal Consiglio;
  • il Collegio dei Sindaci;
  • il Collegio dei Probiviri;

Il Consiglio può nominare dei Comitati regionali costituiti da almeno un rappresentante per ogni provincia e delegazioni provinciali, che svolgano una funzione di coordinamento e di supervisione sull’operato delle sedi o degli uffici provinciali, interprovinciali e regionali.

Gli organi così nominati potranno collaborare con gli organi dell’Ente sul piano tecnico – organizzativo per assicurare la più armonica e completa realizzazione degli scopi Associativi, fornendo altresì informazioni sull’operato svolto dalle sedi distaccate e comunicandone l’andamento dell’attività assistenziale fornita all’assicurato.

ART. 10 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti gli Associati regolarmente iscritti all’Ente. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

ART. 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria si riunisce, su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo degli Associati.

La località prescelta per la riunione dell’Assemblea ordinaria verrà indicata nell’avviso di convocazione durante il primo semestre di ogni anno.
Spetta all’Assemblea ordinaria:

  • approvare i bilanci;
  • procedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
  • procedere alla elezione di due Sindaci effettivi e uno supplente;
  • nominare il presidente del Collegio dei Sindaci;
  • procedere alla elezione di due membri effettivi e un membro supplente del Collegio dei Probiviri;
  • determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci;
  • deliberare su ogni altro argomento demandato all’Assemblea dallo Statuto ovvero proposto dagli altri organi dell’Ente.

La convocazione e la comunicazione della data e dell’ordine del giorno sono fatte dal Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo pubblicazione dell’avviso, su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

Tuttavia, quando particolari ragioni di urgenza lo richiedano, l’Assemblea potrà essere convocata a mezzo pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale a non meno di 8 giorni dalla data fissata per la riunione.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati, che abbiano provveduto al pagamento della quota di Associazione.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. Ciascun Associato potrà rappresentare uno o più altri Associati, purché munito di regolare delega scritta.

Ogni Associato potrà ricevere un massimo di cinque deleghe. Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue delibere è necessario l’intervento di tanti Associati che rappresentino almeno il 50% degli stessi.

Non raggiungendo questo numero di voti la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati.

La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli Associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta, rilasciata ad altro socio purché non Consigliere né Sindaco.

L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’Assemblea.
I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Alle elezioni delle cariche sociali si procede con votazioni segrete; in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di età.

ART. 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentino non meno della decima parte degli iscritti.

I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, in prima convocazione, di almeno 2/3 degli Associati, e che la delibera venga adottata col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione la delibera dell’Assemblea sarà considerata valida qualunque sia il numero di Associati presenti, in tal caso la delibera sarà adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione dell’Assemblea straordinaria è fatta dal Presidente, a mezzo pubblicazione dell’avviso su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione in seconda convocazione dovrà aver luogo almeno 24 ore dopo quella fissata per la prima.

L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un suo delegato.

Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario, che deve essere un notaio, cui spetta il compito di redigere il verbale dell’adunanza.

Tenuto conto del numero degli Associati ed in rapporto a motivi di ordine organizzativo, normativo ed economico, gli Associati possono pronunciarsi su qualsiasi argomento anche mediante voto per corrispondenza,secondo le modalità e nei casi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Lo stesso può decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

E’ costituito da 9 membri nominati dalla Assemblea di cui 4 sono designati dalla Giunta della Confederazione Generale Italiana del Commercio e del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese, scelti fra gli Associati dell’Ente che presentino requisiti di onorabilità e professionalità idonei ad espletare il ruolo di Consigliere.

Il Consiglio Direttivo nomina un Presidente ed un Vice Presidente.

Oltre agli obblighi previsti dal presente Statuto spetta al Consiglio Direttivo:

  • redigere i bilanci;
  • stabilire le assistenze e le relative quote Associative;
  • riscuotere le passività legate al mancato versamento del contributo Associativo da parte dell’Associato;
  • approvare i regolamenti esecutivi delle norme statutarie, i regolamenti interni, nonché eventuali modifiche da apportare agli stessi;
  • deliberare le modifiche alle norme statutarie da sottoporre per l’approvazione alla Assemblea;
  • deliberare l’eventuale adesione ad enti anche federativi;
  • decidere sull’istituzione di uffici operativi distaccati;
  • provvedere all’organizzazione e alla gestione dell’Ente;
  • fissare l’organico e regolamentare il trattamento giuridico ed economico del personale;
  • procedere all’assunzione del personale medesimo;
  • stipulare convenzioni o contratti con enti e privati;
  • decidere la costruzione, l’acquisto e la alienazione di immobili purchè strumentali al perseguimento dell’oggetto sociale di cui all’art. 2 del presente Statuto;
  • nominare il Direttore dell’Ente;
  • deliberare la ammissione di nuovi Associati all’Ente;
  • deliberare l’eventuale esclusione in caso di perdita dei requisiti di Associato di cui all’art. 4 del presente Statuto;
  • determinare le modalità attraverso cui espletare le procedure di voto per corrispondenza previsto all’art. 12 del presente Statuto.

II Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente l’ordine del giorno. II Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Collegio dei Sindaci.

L’avviso di convocazione deve essere rimesso almeno sette giorni prima, oltre che ai Consiglieri, anche ai Sindaci.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

In caso di parità prevale la parte che comprende il voto di chi presiede.

ART. 14 – SOSTITUZIONE MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora vengano a mancare per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio Direttivo, senza che venga meno la maggioranza dello stesso, i Consiglieri rimasti in carica provvederanno, con propria deliberazione, a sostituire i membri cessati con un eguale numero di Consiglieri cooptati.
I Consiglieri nominati per cooptazione rimarranno in carica fino alla Assemblea immediatamente successiva alla loro nomina in cui si provvederà a reintegrare il Consiglio Direttivo.

Se viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo quelli rimasti in carica dovranno provvedere a convocare l’Assemblea ordinaria ed a dare notizia alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese per sostituire i membri cessati, nel rispetto della norma contenuta nell’art. 13, comma 2, del presente Statuto.
Se viene a mancare la totalità dei membri del ConsiglioDirettivo, il Collegio dei Sindaci dovrà convocare d’urgenza la Assemblea ordinaria e dovrà darne, repentinamente, notizia alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese affinché si avvii la procedura per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 15 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dell’Associazione dura in carica cinque anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed a lui spetta l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.
In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione questi viene sostituito anche nella rappresentanza legale dell’Associazione dal membro più anziano di carica del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall’Assemblea ed un membro effettivo ed uno supplente sono designati dalla Giunta della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese.

II Collegio adempie alle proprie funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell’Ente e ne riferisce all’Assemblea.

Esso esercita le attribuzioni che dallo Statuto gli sono conferite, nonché i compiti di cui all’art. 2403 del Codice Civile.

Al membro effettivo eletto dall’Assemblea che cessa di far parte del Collegio subentra il supplente eletto dallo stesso organo, a quello effettivo designato dalla Giunta della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese subentra il supplente designato dalla stessa Giunta.

ART. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi ed uno supplente sono eletti dall’Assemblea ed un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dalla Giunta della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese.

Al Collegio dei Probiviri sono deferite le controversie circa l’interpretazione e l’applicazione dello Statuto, senza che il loro giudizio possa essere definito di natura arbitrale.

Al membro effettivo eletto dall’Assemblea che cessa di far parte del Collegio, subentra il supplente eletto dallo stesso organo, a quello effettivo nominato dalla Giunta della Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese subentra il supplente nominato dalla stessa Giunta.

ART. 18 – IL DECENTRAMENTO

L’Ente può fornire prestazioni assicurative, sanitarie e previdenziali anche attraverso l’istituzione di uffici o di sedi distaccate a livello provinciale, interprovinciale e regionale.

Le proposte di istituzione di nuove sedi potranno essere presentate su iniziativa di una o più Associazioni, Unioni Commercianti o Unioni Regionali, aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese, e dovranno essere inoltrate al Consiglio Direttivo, che dovrà pronunciarsi al riguardo.

Gli uffici operativi dislocati sul territorio a livello provinciale, interprovinciale e regionale potranno fornire una maggiore assistenza alle necessità dell’Associato.

Tali dislocazioni sono dotate di un’autonomia organizzativa e gestionale legata in primo luogo alla possibilità di proporre ed erogare tramite convenzioni assicurative, prestazioni assicurative, previdenziali e sanitarie e fornire una serie di servizi assistenziali.

Lo stesso Ente provvederà a fissare linee di coordinamento e di indirizzo di carattere funzionale e contabile lasciando piena autonomia operativa agli uffici periferici, in riferimento al diretto contatto con l’Associato.

ART. 19 – LE SEDI DISTACCATE

Gli uffici operativi o le sedi distaccate eventualmente sono gestite da un Comitato composto da un minimo di cinque unità, di cui tre nominate dal Consiglio Direttivo dell’E.M.V.A. sentite le competenti organizzazioni territoriali e due elette dai soci.

L’aumento di unità ulteriori dovrà avvenire nel rispetto delle medesime proporzioni. II Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo dell’E.M.V.A., sentite le organizzazioni territoriali.

Egli può essere delegato, ai sensi dell’art. 9, alla firma degli atti che interessano la sede. Il Comitato dura in carica cinque anni.

ART. 20 – COMPETENZE DELLE SEDI DISTACCATE

Le sedi distaccate provvedono a:

  • inviare le domande di adesione di nuovi Associati all’Ente;
  • sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 13, le convenzioni o i contratti da stipulare con enti e privati;
  • fissare l’organico e regolamentare il trattamento giuridico ed economico del personale;
  • procedere all’assunzione del personale medesimo;
  • proporre all’Associato le prestazioni assicurative sanitarie e previdenziali per conto dell’Ente;
  • curare la posizione dell’Associato;
  • informare l’Ente sull’attività di servizio svolta in favore dell’Associato;
  • proporre, ai sensi dell’art. 13, le modifiche da apportare ai regolamenti interni secondo le esigenze locali.

ART. 21 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile, il Consiglio Direttivo sottopone all’Assemblea l’approvazione del bilancio consuntivo.

ART. 22 – NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato nel presente Statuto si rinvia alle norme di legge.

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